Insolvenza fraudolenta
Delitto di Insolvenza fraudolenta | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XIII, Capo II |
Disposizioni | art. 641 |
Competenza | tribunale monocratico |
Procedibilità | a querela |
Arresto | non consentito |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione sino a 2 anni o multa sino a 516,00 euro |
L'insolvenza fraudolenta è un reato contro il patrimonio contemplato dall'articolo 641 del Codice penale italiano.
È colpevole di tale reato chi contrae un debito nascondendo la propria insolvenza con il proposito di non adempiere all'obbligo di restituzione. Tale reato è una forma attenuata della truffa (ex art. 640 c.p.), dalla quale differisce per la mancata presenza degli artifizi e raggiri.
Codice Penale
«Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza (2221 – 2540 c.c.), contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione sino a due anni o con la multa sino a € 516. L’adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.»
(Codice Penale, Art. 641)
Elementi costitutivi del reato
Elementi costitutivi del reato sono:
- Contrarre una obbligazione;
- Il proposito di non adempierla;
- La mancanza dell'adempimento della obbligazione.
L'ultimo elemento è oggetto di discussione giurisprudenziale in quanto un pensiero minoritario dice che non è elemento costitutivo bensì una “causa obiettiva di punibilità (ex art.44 c.p.)”, ovvero una causa esterna al reato (ES: mancanza del reo dal territorio dello Stato). Il pensiero maggioritario al contrario dice che è un vero elemento costitutivo in quanto il reato non è consumato se non con il mancato adempimento dell'obbligazione. (si pensi all'avventore del ristorante che insolvente ordina e consuma il pasto ben sapendo di essere insolvente e di non voler pagare ma che alla fine, per qualche motivo trova il modo per farlo e decide di saldare il conto).
Il bene giuridico che il codice intende salvaguardare è la buona fede contrattuale e questo è desumibile dall'elemento soggettivo leso, ovvero il proposito di non adempiere. Questo è un reato a dolo generico in quanto la consumazione del reato avviene con il realizzarsi di tutti gli elementi costitutivi del reato.
V · D · M | |
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Mediante violenza alle cose o alle persone | Furto (art. 624) · Sottrazione di cose comuni (art. 627) · Rapina (art. 628) · Estorsione (art. 629) · Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630) · Usurpazione (art. 631) · Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632) · Invasione di terreni o edifici (art. 633) · Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634) · Danneggiamento (art. 635) · Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636) · Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637) · Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638) · Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639) |
Mediante frode | Truffa (art. 640) · Frode informatica (art. 640 ter) · Insolvenza fraudolenta (art. 641) · Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642) · Circonvenzione di persone incapaci (art. 643) · Usura (art. 644) · Frode in emigrazione (art. 645) · Appropriazione indebita (art. 646) · Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647) · Ricettazione (art. 648) · Riciclaggio (art. 648 bis) · Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter) |