Circonvenzione di persone incapaci
«Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore [di diciotto anni], ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2065.»
(Art. 643 c.p. Circonvenzione di persone incapaci)
Delitto di Circonvenzione di persone incapaci | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XIII, Capo II |
Disposizioni | art. 643 |
Competenza | tribunale monocratico |
Procedibilità | d'ufficio, ma a querela della persona offesa, nei casi ex art. 649, comma 2 c.p. |
Arresto | facoltativo |
Fermo | non consentito |
Pena | reclusione da 2 a 6 anni e multa da 206 a 2 065 euro |
La circonvenzione di persone incapaci, detta anche circonvenzione di incapace, è un delitto previsto e punito dall'art. 643 del codice penale italiano.
Consiste nell'abusare dei bisogni, passioni o dell'inesperienza di persona che non abbia compiuto i diciotto anni o in stato d'infermità o deficienza psichica, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Completa la fattispecie la circostanza per cui la condotta dell'incapace deve consistere in un atto dannoso per sé o per altri. È inoltre fondamentale l'assoluta certezza della sussistenza dell'incapacità nel soggetto passivo, infatti il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo su queste basi, in cui è possibile escludere la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi[1].
L'autore del reato è quindi chiunque, perciò anche una persona con meno di diciotto anni o un soggetto con psicopatologia, purché capace di intendere e di volere in riferimento allo specifico comportamento.
La procedibilità è d'ufficio, salvo il caso ex art. 649, comma 2 c.p. e la competenza appartiene al tribunale monocratico; il reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con una multa da 206 a 2 065 euro.
Note
- ^ Cass. pen., sez. II, 10.6.1998, n. 2532 e Cass. pen., sez. II, 4.10-7.12.2006, n. 40383
Voci correlate
- Incapacità
- Truffa
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V · D · M | |
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Mediante violenza alle cose o alle persone | Furto (art. 624) · Sottrazione di cose comuni (art. 627) · Rapina (art. 628) · Estorsione (art. 629) · Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630) · Usurpazione (art. 631) · Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632) · Invasione di terreni o edifici (art. 633) · Turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634) · Danneggiamento (art. 635) · Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636) · Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637) · Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638) · Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639) |
Mediante frode | Truffa (art. 640) · Frode informatica (art. 640 ter) · Insolvenza fraudolenta (art. 641) · Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642) · Circonvenzione di persone incapaci (art. 643) · Usura (art. 644) · Frode in emigrazione (art. 645) · Appropriazione indebita (art. 646) · Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647) · Ricettazione (art. 648) · Riciclaggio (art. 648 bis) · Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter) |
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